“Saremo il cane da guardia delle istituzioni perché non vengano dispersi 80 anni di storia del Parco nazionale dello Stelvio, pronti a mettere sotto i riflettori tutti i conflitti con le leggi esistenti ma anche a riconoscere novità positive se ci saranno”.
Nasce su questi presupposti l’Osservatorio sul Parco nazionale dello Stelvio, istituito da 10 tra le maggiori associazioni italiane di protezione ambientale (Cai, Cts, Fai, Federazione Pro Natura, Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Mountain Wilderness, Touring Club Italiano, Wwf) che focalizza la sua attenzione sulla contestazione della illegittimità costituzionale di una parte rilevante del nuovo quadro normativo che ha definito la governance del Parco derivante dell’intesa intercorsa tra Stato, Province autonome di Trento e Bolzano e Regione Lombardia e sottoscritta l’11 febbraio 2015.
L'ATTENZIONE DEL TOURING
Le azioni e gli intendimenti del nuovo Osservatorio sul parco sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa ospitata dal Touring Club Italiano quest'oggi 28 aprile (nella foto) da parte dei rappresentanti di quasi tutte le associazioni aderenti. Il Touring tiene particolarmente al futuro del Parco dello Stelvio essendo stato insieme al Cai, nel 1938, l'Ente promotore.
“Il 17 novembre 2015 – hanno dichiarato le associazioni componenti l’Osservatorio –, in occasione di un incontro al Ministero dell’Ambiente, a cui era presente la sottosegretaria Barbara Degani, è emersa chiaramente l’impostazione sperimentale della nuova governance dello Stelvio rispetto alla normativa vigente sui parchi nazionali.”
L’Osservatorio sul Parco nazionale dello Stelvio ha approfondito negli ultimi due mesi la sua analisi sul quadro di insieme che emerge dal decreto legislativo n. 14 del 13 gennaio 2016 e dalle leggi di recepimento dell’intesa (la legge della Regione Lombardia n. 39 del 22 dicembre 2015 e le emanande leggi delle Province autonome).
I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ
In particolare l’Osservatorio ha rilevato innanzitutto, a oggi, i seguenti profili di illegittimità:
- lo stravolgimento nell’intesa dell’11/2/2015 e poi nel decreto legislativo 14/2016 dei principi generali della legge quadro sulle aree protette (l. 394/1991), tra i quali si segnalano soprattutto il principio dell’unitarietà delle norme di carattere pianificatorio e regolamentare e il principio della partecipazione delle associazioni e degli enti locali al processo decisionale;
- la contraddizione irriducibile che emerge sempre dall’intesa del 2015 e dal Decreto legislativo del 2016 tra la riaffermata natura nazionale del Parco e l’assenza di strumenti e organi che gli permettano di operare come soggetto unitario nazionale, dotato di propria, autonoma personalità giuridica (con il passaggio dal Consorzio preesistente ad un Comitato di coordinamento e indirizzo, mentre la gestione e la tutela vengono tripartite);
- la violazione nella Legge Regionale n. 39/2015 della Lombardia: dell’art. 117, lett. S della Costituzione, della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, perché gli indirizzi relativi alla tutela e alla gestione del Parco vengono attribuiti esclusivamente alla Giunta regionale (artt. 2,3,4); del principio della configurazione unitaria del Parco, stabilito già anche dalle prime norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (art. 3, d.p.r. 279/1974), nonché dalle leggi successive fino allo stesso d.lgs. 14/2016; dell’art. 8 della legge quadro nazionale sulle aree protette, secondo cui i confini/la perimetrazione di un parco nazionale sono fissati con DpR. su proposta del Ministro dell’Ambiente, sentita la Regione e non invece con legge regionale, come prevede quest’ultima.
L'IPOTESI DI RICORRERE AL TAR
Le Associazioni di protezione ambientale riconosciute che compongono l’Osservatorio valuteranno di impugnare innanzi al Giudice amministrativo (Tar) quei provvedimenti amministrativi (classificazione, piano, regolamento, rapporto con il Piano territoriale regionale), negativi per la tutela ambientale, sollevando incidentalmente la questione della legittimità costituzionale delle norme poste sotto osservazione.
L’Osservatorio si impegna da un lato a monitorare con attenzione ogni atto amministrativo che rischi di mettere a repentaglio la tutela del Parco ma anche la partecipazione e perciò la democrazia ambientale; dall'altro, a valutare con obiettività e a salutare favorevolmente ogni eventuale azione istituzionale diretta a tutelare la biodiversità e i valori naturali dell'area protetta in modo più efficace di quanto sinora avvenuto.